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LEGGE 6 dicembre 1979, n. 609

Trimestralizzazione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale e corresponsione di una somma "una tantum" al personale statale.

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Testo in vigore dal: 8-12-1979
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 febbraio 1980, le variazioni nella misura mensile
dell'indennita'  integrativa  speciale spettante al personale statale
in attivita' di servizio ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324,
e  successive  modificazioni,  sono  apportate  trimestralmente,  con
effetto  dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno
sulla  base  dei  punti  di variazione del costo della vita accertati
dall'Istituto   centrale   di   statistica,  rispettivamente,  per  i
trimestri    novembre-gennaio,   febbraio-aprile,   maggio-luglio   e
agosto-ottobre,  ai  fini  dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria e del commercio.
  Le  nuove  misure  dell'indennita'  integrativa speciale per l'anno
1980  conseguenti  alle  variazioni  trimestrali di cui al precedente
comma,  saranno  corrisposte,  rispettivamente,  nei  mesi di aprile,
luglio,  ottobre  1980  e  gennaio  1981,  insieme  con la differenza
relativa alle mensilita' immediatamente precedenti.