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LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1984)
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Testo in vigore dal:  13-1-1981
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Art. 14



La sezione C del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita, con decorrenza 1 ottobre 1978, dalla tabella allegata alla presente legge.
In tale tabella sono indicate, per ciascuna categoria professionale, la misura iniziale annua dello stipendio ed otto successive classi biennali di stipendio, ognuna delle quali comporta un aumento costante pari all'8 per cento della misura iniziale, nonché successivi aumenti periodici biennali in numero illimitato, ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento dell'ultima classe di stipendio.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio, che cadono nel corso del mese, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.
Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento delle medesime.
L'articolo 59 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio.
Le quote mensili di cui al precedente comma si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla decorrenza dell'ultimo stipendio integralmente percepito fino alla cessazione dal servizio, arrotondando ad un mese intero la frazione di mese immediatamente precedente la cessazione dal servizio superiore a giorni quattordici oppure a giorni quindici a seconda che si tratti rispettivamente di febbraio o di mese diverso, e trascurando correlativamente la frazione di mese pari o inferiore a quattordici o a quindici giorni.
Ai fini delle ritenute a favore del fondo pensioni, ciascuna quota aggiuntiva si considera ultimo stipendio integralmente percepito.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 1 , comma 1) che "Per il periodo dal 1 luglio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde."
Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito (con l'art. 1, comma 3) che dal 1 luglio 1979, gli stipendi previsti dal presente articolo ", comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono
maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde."