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LEGGE 4 agosto 1978, n. 471

Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia.

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Testo in vigore dal:  7-9-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.
La stessa Azienda è autorizzata altresì a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal C.I.P.E.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196, è abrogato.