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LEGGE 4 agosto 1978, n. 471

Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia.

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Testo in vigore dal: 7-9-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo e'
autorizzata   ad   importare   in  via  definitiva  l'olio  di  oliva
proveniente  dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della
legge  29  aprile  1976,  n.  196,  ed  attualmente  immagazzinato in
deposito doganale allo stato estero.
  La  stessa  Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto
prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa
audizione  degli  organi  comunitari  competenti, alle condizioni che
saranno stabilite dal C.I.P.E.
  Il  secondo  comma  dell'articolo  2 della legge 29 aprile 1976, n.
196, e' abrogato.