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LEGGE 20 giugno 1978, n. 309

Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  16-7-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:
"Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello".