stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976, n. 269

Disposizioni sul trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-7-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Indennità di maneggio valori
((Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello))
.