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LEGGE 10 maggio 1978, n. 207

Aumento del fondo di dotazione dell'istituto dell'enciclopedia italiana.

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Testo in vigore dal:  9-6-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Il fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana è di lire 12.500 milioni, diviso in cinque carature, di lire 2.500 milioni ciascuna, che saranno sottoscritte dai soci caratisti: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto Poligrafico dello Stato, che vengono a ciò espressamente autorizzati.
La responsabilità di ciascun ente partecipante è limitata alla quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura.
Gli enti anzidetti potranno cedere in tutto o in parte la propria caratura ad altro istituto di credito di diritto pubblico".