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LEGGE 10 maggio 1978, n. 207

Aumento del fondo di dotazione dell'istituto dell'enciclopedia italiana.

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Testo in vigore dal: 9-6-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  del decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito
nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, e' sostituito dal seguente:
  "Il  fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana e'
di  lire  12.500  milioni,  diviso  in cinque carature, di lire 2.500
milioni  ciascuna,  che  saranno  sottoscritte dai soci caratisti: il
Banco  di  Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena,
l'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  l'Istituto  Poligrafico
dello Stato, che vengono a cio' espressamente autorizzati.
  La  responsabilita'  di  ciascun ente partecipante e' limitata alla
quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura.
  Gli  enti  anzidetti potranno cedere in tutto o in parte la propria
caratura ad altro istituto di credito di diritto pubblico".