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LEGGE 18 maggio 1978, n. 189

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1978)
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Testo in vigore dal:  21-12-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è prorogato di sei mesi.
L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli è prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 dicembre 1978, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi".