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LEGGE 18 maggio 1978, n. 189

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1978)
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Testo in vigore dal: 21-12-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine per la classificazione delle acque  di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, e' prorogato
di sei mesi. 
  L'entrata in vigore delle disposizioni relative  alla  depurazione,
alla cernita, al lavaggio, alla  vendita  ed  alla  importazione  dei
molluschi eduli e' prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e
successive modificazioni ed integrazioni. 
                                                                ((1)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 dicembre 1978, n. 804 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui  all'articolo
1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi".