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LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  8-4-1983
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Art. 8



La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia.
((1))

In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
((1))

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
((1))

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:
[...]
b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 90 a L. 101;
c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 148 a L. 166;
d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 222 a L. 249;
e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 222 a L. 249".