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LEGGE 10 maggio 1978, n. 176

Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1984)
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Testo in vigore dal:  17-5-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.
Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.
Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato.
((2))

È sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 139 (in G.U. 1° s.s. 16/05/1984, n. 134) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alle parole: "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o".