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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 988

Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.

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Testo in vigore dal:  25-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, è da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.
Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE ANDREOTTI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO