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LEGGE 21 dicembre 1974, n. 702

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.

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Testo in vigore dal:  19-1-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, è riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.