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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 987

Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli.

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Testo in vigore dal:  25-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.
Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonché quelle dovute in base alla dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.