stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 307

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonchè del termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 500 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1977)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


I contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al precedente art. 1, secondo comma, sono esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilito dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.
Il beneficio di cui al comma precedente è concesso anche ai contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli considerati nel precedente comma, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei predetti comuni.
La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soggetti di cui ai commi precedenti per il 1975 è effettuata a mezzo ruolo, in quattro rate, a partire dalla
((rata di giugno 1978))
senza l'applicazione di interessi e soprattasse.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 1976 sarà riscossa mediante ruolo, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1979, senza l'applicazione di interessi e soprattasse.
Con le stesse modalità saranno iscritte a ruolo le imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per gli anni 1977 e 1978 a partire rispettivamente dalle rate di febbraio del 1980 e 1981.