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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 939

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate.

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Testo in vigore dal:  31-12-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, sono sostituite con le seguenti: da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge; le parole: 28 febbraio 1978, sono sostituite con le seguenti: 30 aprile 1978; la cifra: 36.000, è sostituita con la seguente: 55.550;

dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 57.650 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai duecento chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 61.850 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento chilometri.
Sull'alcool ottenuto dalle distillazioni successive di patate, limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale costituzione o del loro riconoscimento, è applicata l'esenzione dei diritti erariali;

al secondo comma, dopo le parole: con il Ministro per le finanze, sono inserite le seguenti: sentite le regioni.

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il controllo in ordine all'effettivo acquisto dai produttori agricoli delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene demandato alle regioni che lo eseguiranno tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o tramite altri organismi tecnici da esse designati.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Le modifiche al decreto ministeriale di cui all'articolo 1 devono essere emanate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i termini di cui al primo comma del precedente articolo 2 sono prorogati a trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo decreto ministeriale.
In sede di formulazione del piano di riparto di cui al secondo comma del precedente articolo 2 si terrà conto anche delle eventuali modifiche apportate alle relative modalità dal decreto suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE ANDREOTTI - MARCORA - PANDOLFI - STAMMATI - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO