stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 798

Distillazione agevolata di patate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1977, n. 939 (in G.U. 30/12/1977, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1977)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1977
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione, nella campagna di commercializzazione 1977-78 delle patate, un determinato quantitativo di prodotto al fine di non appesantire il mercato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato
((da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge))
entro il
((30 aprile 1978))
, patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, Franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L.
((55.550))
per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto.
((La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 57.650 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai duecento chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 61.850 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento chilometri.
Sull'alcool ottenuto dalle distillazioni successive di patate, limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale costituzione o del loro riconoscimento, è applicata l'esenzione dei diritti erariali))

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze,
((sentite le regioni))
saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione.
((Il controllo in ordine all'effettivo acquisto dai produttori agricoli delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene demandato alle regioni che lo eseguiranno tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o tramite altri organismi tecnici da esse designati.))