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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 909

Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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Testo in vigore dal:  3-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:
"Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".