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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 909

Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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Testo in vigore dal: 3-1-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n.
114, e' sostituito dal seguente:
  "Se  l'ammontare  scomputabile  e' superiore a quello della imposta
liquidata,  l'eccedenza  e'  rimborsata  a norma dell'articolo 41 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive  modificazioni,  con  gli interessi di cui all'articolo 44
dello stesso decreto".