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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal:  22-12-1983
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Art. 8


Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne, nonché della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.
Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.