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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal:  22-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attività di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare.
Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra dovrà provvedersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvoforestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.
Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno gli interventi di competenza nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro gli incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio nonché le modalità per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.
Le regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.
Per gli interventi di cui al presente articolo, le regioni possono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato ai sensi della lettera g) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Ai fini previsti dal presente articolo le regioni o gli organismi da queste delegati favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni; le regioni o gli enti da queste delegati possono altresì costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.
I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione e delle colture a rapido accrescimento anche in a quanto previsto dalle norme di legge.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.