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LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1999)
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Testo in vigore dal:  1-5-1981
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Art. 11



L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.
Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977.
((2))

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.
Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonché gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo; per gli atti occorrenti sono ridotti a metà gli onorari dovuti ai notai.
Il primo comma dell'articolo 2488 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 100 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo".
Il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti".
Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale sociale è elevato a 2 miliardi.
L'autorizzazione stabilita dai due suddetti commi non è richiesta nei casi in cui l'aumento di capitale è reso necessario dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2446 del codice civile.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n.163, ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1981, per le società che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218."