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LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1999)
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Testo in vigore dal: 18-12-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  soci  delle  societa' indicate nell'articolo 2, lettera a), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
che  percepiscono  utili  distribuiti  in  qualsiasi  forma  e  sotto
qualsiasi  denominazione  dalle  societa'  stesse,  e'  attribuito un
credito  d'imposta  pari  a  un  terzo dell'ammontare degli utili che
concorrono  a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
  Relativamente  agli  utili  percepiti dalle societa' e associazioni
indicate  nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  597, il credito d'imposta spetta ai singoli
soci o associati nella proporzione ivi stabilita.
  Resta  ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e
5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.