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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 912

Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi.

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Testo in vigore dal:  21-12-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le cooperative lattiero-casearie e relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 502, e gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi, devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente comma.