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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 912

Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi.

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Testo in vigore dal: 21-12-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  cooperative  lattiero-casearie  e  relativi  consorzi  che, per
l'anno   1977,   non  hanno  presentato  nel  termine  prescritto  la
dichiarazione  di  cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687,
possono  presentarla  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  La  dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n.
312,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 4 agosto 1977, n.
502,  e  gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai
passaggi   di  latte  non  condizionato  per  la  vendita  al  minuto
effettuati  dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi,
devono  essere  adempiuti  entro  il  termine previsto dal precedente
comma.