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LEGGE 8 agosto 1977, n. 532

Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

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Testo in vigore dal:  4-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".