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LEGGE 8 agosto 1977, n. 532

Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

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Testo in vigore dal: 4-9-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  56  dell'ordinamento  giudiziario,  approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  56.  - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di
appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".