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LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
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Testo in vigore dal:  18-8-1977

Art. 18


Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e del presente titolo, si applicano, ai fini della gestione dei fondi e della contabilizzazione delle spese nonché delle entrate conseguenti, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Il periodo ed il tasso di interesse per il recupero a favore dello Stato mediante versamento nei conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delle spese complessivamente sostenute nonché le modalità per la determinazione del rimborso ed i canoni di locazione e quanto altro necessario per la definizione di ogni rapporto conseguente all'intervento, sono stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le abitazioni realizzate, ristrutturate o risanate nei centri storici di proprietà di enti pubblici sono assegnate, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prioritariamente ai precedenti occupanti o, in mancanza, a cittadini aventi già la residenza nel centro storico previo apposito bando.