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LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2001)
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Testo in vigore dal:  26-6-1977

Art. 12


Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Le relative modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.