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LEGGE 10 maggio 1976, n. 342

Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

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Testo in vigore dal:  18-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.