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LEGGE 10 maggio 1976, n. 342

Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

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Testo in vigore dal: 18-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque   con  violenza  o  minaccia  commette  un  fatto  diretto
all'impossessamento  di  un aereo e chiunque con violenza, minaccia o
frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di
un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
  La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.
  La  pena  non  puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal
fatto  derivano  lesioni  personali  ai  passeggeri  ovvero ai membri
dell'equipaggio.
  Si  applica  la  pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto
deriva la morte di una o piu' persone.