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LEGGE 5 maggio 1976, n. 246

Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

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Testo in vigore dal:  1-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:
"Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L.
96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito".