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LEGGE 5 maggio 1976, n. 246

Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

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Testo in vigore dal: 1-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740,
prorogata  e  modificata  dalla  legge  7  giugno  1975,  n.  199, e'
sostituito dal seguente:
  "Al  medico  incaricato  spetta  un  compenso  mensile  lordo di L.
96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun
medico  ed  e'  suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero
illimitato,  in  ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per
ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito".