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LEGGE 18 marzo 1976, n. 134

Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408.

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Testo in vigore dal:  9-5-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, è modificato come segue:
"L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare".