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LEGGE 18 marzo 1976, n. 134

Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408.

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Testo in vigore dal: 9-5-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408,
e' modificato come segue:
  "L'armatore,  datore  di lavoro del personale sopra specificato, e'
obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di
mare  un  contributo  pari  allo  0,50  per  cento della retribuzione
valevole  per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le
malattie della gente di mare".