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LEGGE 10 maggio 1976, n. 352

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1981)
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Testo in vigore dal:  19-6-1976

Art. 10


Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:
a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;
b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonché per gli affittuari, mezzadri e coloni.
Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, numero 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.
Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, non espressamente richiamate dal presente articolo.