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LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  10-6-1975

Art. 15


Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:
concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 18;
garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;
cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo IV;
contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.
Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.
L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario - di cui al successivo articolo 39 - per ottenere in proprietà o in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.
Gli enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.