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LEGGE 30 aprile 1976, n. 385

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1976, ad eccezione delle disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1980)
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Testo in vigore dal:  8-6-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal seguente:
"Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino è ridotta a 80° e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.
Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finchè non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.
Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali".