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LEGGE 30 aprile 1976, n. 385

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1976, ad eccezione delle disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1980)
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Testo in vigore dal: 8-6-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 1 della legge  7  dicembre  1951,  n.  1559,  modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito
nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e' sostituito dal seguente: 
  "Le  acqueviti  debbono  essere  ottenute  dalla  distillazione  di
fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine,  in
buono stato di conservazione, distillate in modo  da  eliminare  ogni
gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle  sostanze
fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. 
  Le  acqueviti,  risultanti  dal  processo  di  distillazione  e  di
eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono  avere  gradazione
alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore  a  86°  dell'alcolometro
ufficiale adottato dall'amministrazione  finanziaria.  La  gradazione
massima  predetta  per  l'acquavite  di  vino  e'  ridotta  a  80°  e
sostituisce  quella  stabilita  dalle  leggi   fiscali   per   questa
acquavite. 
  Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo
finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di  cui
ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3. 
  Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti
la classifica ai fini fiscali".