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LEGGE 30 aprile 1976, n. 312

Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dello anno 1975.

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Testo in vigore dal:  10-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti.
L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 dicembre 1975.