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LEGGE 30 aprile 1976, n. 312

Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dello anno 1975.

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Testo in vigore dal: 10-6-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  ad  effettuare  lavoro  straordinario  fino ad un
massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge
8  marzo  1975,  n.  39, si applica anche nei confronti del personale
dipendente  dal  Ministero  di grazia e giustizia, addetto ai servizi
elettorali,   in  occasione  delle  consultazioni  popolari  svoltesi
nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla
legge per lo svolgimento dei servizi predetti.
  L'autorizzazione  e'  estesa nei confronti del personale addetto ai
servizi  dell'ufficio  centrale  per il referendum presso la Corte di
cassazione,   in  occasione  della  verifica  di  legittimita'  delle
richieste  di  referendum  e  per  il  periodo intercorrente tra il 1
settembre ed il 30 dicembre 1975.