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LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1989
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Art. 14

Contributi di riscatto


A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, è elevato al 7 per cento.(3)(5)
((6))

Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177 è elevato al 7,06 per cento".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato all'8,25 per cento".
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AGGIORNAMENTO (6)

La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1› gennaio 1989, dal 1› gennaio 1990 e dal 1› gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento".