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LEGGE 27 dicembre 1975, n. 791

Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.

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Testo in vigore dal:  7-2-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.