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LEGGE 27 dicembre 1975, n. 791

Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.

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Testo in vigore dal: 7-2-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro,
presso  la  Banca  nazionale  del  lavoro,  a  norma dell'articolo 1,
secondo  comma,  dell'accordo  italo-tedesco  stipulato  a  Bonn il 2
giugno  1961  e  reso  esecutivo  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  aprile  1962, n. 1263, saranno versati, a partire dal
1973,  suddivisi  in  parti  uguali,  all'Associazione  nazionale  ex
deportati   politici   nei   campi   nazisti  di  sterminio  ed  alla
Associazione nazionale ex internati.