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LEGGE 6 ottobre 1975, n. 522

Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi.

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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal:  22-11-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1975 i contributi di cui alle leggi 29 gennaio 1951, n. 37 e 14 maggio 1965 n. 496, sono aumentati rispettivamente da lire 25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25 milioni a lire 50 milioni Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, a favore dell'Unione italiana ciechi, sono erogati contributi nella misura di lire 25 milioni per il potenziamento del centro per l'autonomia del non vedente e di 25 milioni per il centro dei ciechi pluriminorati.