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LEGGE 6 ottobre 1975, n. 522

Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi.

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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 22-11-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire dall'esercizio finanziario 1975 i contributi di cui alle
leggi  29 gennaio 1951, n. 37 e 14 maggio 1965 n. 496, sono aumentati
rispettivamente  da  lire  25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25
milioni  a  lire  50  milioni  Con  la  stessa  decorrenza  di cui al
precedente  comma, a favore dell'Unione italiana ciechi, sono erogati
contributi  nella  misura di lire 25 milioni per il potenziamento del
centro  per l'autonomia del non vedente e di 25 milioni per il centro
dei ciechi pluriminorati.