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LEGGE 5 agosto 1975, n. 408

Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

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Testo in vigore dal:  11-9-1975

Art. 2


A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1975

LEONE MORO - TOROS - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE