stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal:  15-11-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 28


L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, può conservare la sua iscrizione al Fondo semprechè abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.
Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, semprechè abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due comma precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione. (1)
((4))

L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia già raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, può chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.
L'iscrizione al Fondo e assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro né può effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."