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LEGGE 2 agosto 1975, n. 387

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  6-9-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno partecipa quale componente di diritto, in aggiunta ai direttori generali previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vice capo della polizia cui sono attribuite le funzioni vicarie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, debbono appartenere ai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile e sono eletti direttamente da tutto il personale interessato.
Con la stessa procedura e contestualmente, vengono eletti i supplenti.
Le modalità dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la presenza di un rappresentante della polizia femminile, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.